Ecco Alcune informazioni sull’utilizzo di STRIMS
DEDICATE PER LO PIÙ A DETENTORI DI MACCHINE RADIOGENE SOGGETTE A COMUNICAZIONE PREVENTIVA O NOTIFICA PREVENTIVA E NON A NULLA OSTA DI CAT. B
Ogni detentore di sorgenti di radiazioni ionizzanti è tenuto a registrare tali sorgenti sul portale istituzionale STRIMS.
Sull’obbligatorietà di tale registrazione e’ stato già scritto un articolo che può essere visionato QUI
In relazione alle sole sorgenti radiogene artificiali (macchine radiogene) e al solo caso in cui l’atto autorizzativo NON SIA un Nulla Osta Prefettizio, ma una semplice comunicazione a mezzo raccomandata o PEC, dell’inizio della pratica radiologica, inviata ad aASL o ATS, ARPA, ITL e VVF, (ART. 46) le cose fondamentali da sapere sono le seguenti:
- Noi non siamo mai entrati in STRIMS perche’ non siamo una azienda che detiene sorgenti, quindi le nostre informazioni derivano da conoscenze indirette. Per questo motivo, cerchiamo di dare una mano per quanto possiamo, ma potremmo non avere tutte le risposte
- Il legale rappresentante deve possedere identita’ digitale di secondo livello e firma elettronica
- Il processo si sviluppa in due step. Il primo e’ la registrazione dell’azienda, il secondo la registrazione delle sorgenti
- Per le macchine radiogene (e il PMI o un XRF sono macchine radiogene) i dati di cui essere in possesso quando si sta per affrontare la registrazione dovrebbero esser
- Marca, modello matricola
- Tensione anodica (dell’ordine delle decine di chiloVolt [kV])
- Corrente anodica (dell’ordine delle decine o centinaia di microAmpere [µA])
- Una copia dell’atto autorizzativo o della comunicazione di inizio di pratica radiologica, in pdf, firmata digitalmente (la comunicazione di inizio di pratica radiologica e’ la raccomandata inviata agli Organi di Vigilanza, ovvero AST O ATS, ARPA, Ispettorato del Lavoro, VVF, quando l’apparecchio e’ stato acquistato)
- Sembra sia possibile, dopo la registrazione dell’azienda sul portale STRIMS, da parte del legale rappresentante, delegare una seconda figura, anch’essa dotata di identita’ digitale e firma elettronica, per la seconda fase della registrazione e per la gestione delle variazioni nel tempo
- Il portale e’ attualmente attivo in versione di prova, ma è già possibile iniziare le registrazioni
- Si attende un decreto applicativo (ad oggi 08/07/2021 atteso per fine agosto, ma potrebbe protrarsi ulteriormente) che fissa un obbligo di portare a termine la procedura di registrazione entro 60 gg pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
- La sanzione amministrativa prevista per la mancata registrazione è di un minimo di 2.000,00 € fino a un massimo di 6.000,00 €