Controlli impianti elettrici locali ad uso medico

Il D. Lgs. 81/08

ha introdotto, con l’art. 86, un ulteriore regime di “controllo” degli impianti elettrici  nei locali ad uso medico e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche a carico del datore di lavoro. Il termine “controllo” è utilizzato al fine di evitare confusione con le “verifiche” che devono essere effettuate ai sensi del d.p.r. 462/013 (verifiche dell’impianto di terra da parte di un Organismo Notificato). I controlli ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. 81/08 hanno per oggetto tutto l’impianto elettrico, non solo l’impianto di messa a terra, oltre all’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato
“Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
Titolo III: Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale
Capo III: Impianti apparecchiature elettriche
Articolo 86 – Verifiche e controlli
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 548 a euro 1.972,80 per il datore di lavoro e il dirigente)
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità e i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.
3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza. (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 548 a euro 1.972,80 per il datore di lavoro e il dirigente).

L’esito dei controlli è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza. I controlli ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. 81/08 non sostituiscono le verifiche ai sensi del d.p.r. 462/01.

Gli organismi individuati dal Ministero dello sviluppo economico per le verifiche periodiche ai sensi del d.p.r. 462/01 e il personale che lavora in tali organismi non possono svolgere attività di progettazione, installazione e manutenzione nel settore degli impianti elettrici, pertanto non possono svolgere neanche i controlli ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. 81/08.

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Norma cei 64 4 impianti elettrici in ambienti uso medico

La norma tecnica di riferimento e’ la CEI 64-8, nella quale si intende come locali ad uso medico qualsiasi locale destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti, inclusi i trattamenti estetici. Dal punto di vista del rischio elettrico, i locali ad uso medico, sono classificati in tre gruppi:

Locali medici gruppo 0

Locali medici gruppo 0 (locali nei quali si utilizzano apparecchi elettromedicali con parti applicate)

Locali medici gruppo 1

(locali nei quali le parti applicate degli elettromedicali sono connesse al paziente in modo non invasivo o invasivo ma non nella zona cardiaca.

Locali medici gruppo 2

(locali nei quali le parti applicate coinvolgono la zona cardiaca).

Tutti i locali ad uso medico devono obbligatoriamente eseguire le verifiche dell’impianto elettrico (Norma CEI 64/8 Sez. 710.) aventi periodicità composita, da valutare a seconda del tipo di locale medico nel quale le verifiche vengono svolte.

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