EDIT 13-1-22 Informazioni su utilizzo di STRIMS

SCADENZA PER LA REGISTRAZIONE DELLE SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI SUL PORTALE STRIMS ENTRO IL 22 GENNAIO 2022 PER ATTIVITÀ INDUSTRIALI E DI RICERCA (VETERINARI COMPRESI).
SCADENZA PER LA REGISTRAZIONE DELLE SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI SUL PORTALE STRIMS ENTRO IL 27 FEBBRAIO 2022 PER ATTIVITA’ SANITARIE (ODONTOIATRIA COMPRESA)… a meno che la Conferenza Stato Regioni non dia indicazioni differenti, ad oggi ancora mancanti.
ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE (ISIN)

Operatività del Sistema di registrazione sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi.

Ai sensi dell’art. 241 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione rende nota l’operatività del Sistema di registrazione sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi – STRIMS, consultabile sul sito https://strims.isinucleare.it/it

I detentori di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di rifiuti radioattivi devono registrarsi e comunicare i relativi dati al Sistema entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 22 OTTOBRE 2021

Ecco Alcune informazioni su utilizzo di STRIMS

DEDICATE PER LO PIU’ A DETENTORI DI MACCHINE RADIOGENE SOGGETTE A COMUNICAZIONE PREVENTIVA O NOTIFICA PREVENTIVA E NON A NULLA OSTA DI CAT. B

Ogni detentore di sorgenti di radiazioni ionizzanti e’ tenuto a registrare tali sorgenti sul portale istituzionale STRIMS.

Sull’obbligatorieta’ di tale registrazione e’ stato gia’ scritto un articolo che puo’ essere visionato QUI

In relazione alle sole sorgenti radiogene artificiali (macchine radiogene) e al solo caso in cui l’atto autorizzativo NON SIA un Nulla Osta Prefettizio, ma una semplice comunicazione a mezzo raccomandata o PEC, dell’inizio della pratica radiologica, inviata ad aASL o ATS, ARPA, ITL e VVF,  (ART. 46) le cose fondamentali da sapere sono le seguenti:

  • Il legale rappresentante deve possedere identita’ digitale di secondo livello e firma elettronica
  • Il processo si sviluppa in due step. Il primo e’ la registrazione dell’azienda, il secondo la registrazione delle sorgenti
  • Per le macchine radiogene (e il PMI o un XRF sono macchine radiogene) i dati di cui essere in possesso quando si sta per affrontare la registrazione dovrebbero esser
    1. Marca, modello matricola
    2. Tensione anodica (dell’ordine delle decine di chiloVolt [kV])
    3. Corrente anodica (dell’ordine delle decine o centinaia di microAmpere [µA])
    4. Una copia dell’atto autorizzativo o della comunicazione di inizio di pratica radiologica, in pdf, firmata digitalmente (la comunicazione di inizio di pratica radiologica e’ la raccomandata inviata agli Organi di Vigilanza, ovvero AST O ATS, ARPA, Ispettorato del Lavoro, VVF, quando l’apparecchio e’ stato acquistato)
  • E’ possibile, dopo la registrazione dell’azienda sul portale STRIMS, da parte del legale rappresentante, delegare una seconda figura, anch’essa dotata di identita’ digitale e firma elettronica, per la seconda fase della registrazione e per la gestione delle variazioni nel tempo
  • La sanzione amministrativa prevista per la mancata registrazione e’ da un minimo di 2.000,00 € fino a un massimo di 6.000,00 €
Queste, ad oggi, alcune informazioni su utilizzo di STRIMS
DEDICATE PER LO PIU’ A DETENTORI DI MACCHINE RADIOGENE SOGGETTE A COMUNICAZIONE PREVENTIVA O NOTIFICA PREVENTIVA E NON A NULLA OSTA DI CAT. B
Ce.Mi.Rad. ha istituito un servizio di ausilio alla compilazione della registrazione, chiedete informazioni a info@cemirad.it