Il consulente ADR per aziende che spediscono merci pericolose

Argomento caldo, ad oggi, tra le piccole realtà sanitarie e veterinarie: la scadenza del periodo transitorio del regolamento ADR richiede davvero che piccole realtà che producono piccoli quantitativi di rifiuti pericolosi si debbano dotare di un consulente ADR entro il 31 dicembre 2022?

Per quanto appaia una richiesta singolare, ad oggi è proprio così. D’altra parte, alcune associazioni di categoria si sono mosse per definire conferme o negarle, per i propri associati. Le due associazioni che si sono mosse per prime sono ANDI e FNOVI, in modo differente. La prima chiedendo un parere a CAO, che ha statuito la non obbligatorietà della figura del consulente ADR in carico alle attività odontoiatriche; la seconda chiedendo conferma al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (la cui risposta è ancora attesa) e organizzando webinar con esperti, pur riconoscendo che la norma prevede che anche attività veterinarie siano soggette al nuovo obbligo.

In realtà al momento nemmeno l’odontoiatria o i piccoli ambulatori o veterinari sono esenti da un tale obbligo.

La norma si applica a tutte le figure ADR (speditore, trasportatore, destinatario, caricatore, scaricatore) e prevede che ogni stato membro possa emanare norme nazionali di esenzione per le “spedizioni occasionali” o che spediscono quantitativi minimi di merci e/o di rifiuti pericolosi. I problemi allo stato attuale sono due: il primo è che la norma ADR prevede la possibilità di esenzione per tutte le figure tranne lo speditore; la seconda che, comunque, l’Italia non ha emanato alcuna norma di esenzione per nessuna delle giure per le quali sarebbe possibile l’una esenzione in caso di “spedizioni occasionali” o quantitativi minimi.

La Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (ECE o UNECE dall’acronimo inglese di United Nations Economic Commission for Europe) è una delle cinque commissioni economiche che riportano al Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). In questo consesso, la Gran Bretagna ha sollevato il problema e ha richiesto che l’esenzione, ove applicabile, sia applicata anche allo speditore, oltre alle altre figure della filiera del trasporto di merci pericolose.

Attualmente le sanzioni che rimarrebbero in carico allo speditore sono da un minimo di 6.000,00 € a un massimo di 36.000,00 €