Dopo aver parlato, nello scorso post, delle criticità nei nuovi controlli radiometrici su rottami metallici ferrosi e non ferrosi (esclusivamente nel caso di raccolta e deposito) escludendo le attività di fusione e importazione, in questo breve post vorrei invece parlare specificatamente delle criticità nelle attività di importazione (lasciando le questioni riguardanti la fusione ad un successivo ulteriore post).
Criticità nei nuovi controlli radiometrici su rottami metallici ferrosi e non ferrosi
La disciplina della sorveglianza radiometrica prevista per l’importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta, semilavorati metallici e prodotti finiti in metallo, di cui all’articolo 72 e all’Allegato XIX del Decreto Legislativo n. 101/2020, è stata di recente aggiornata dall’articolo 40 del Decreto legge n. 17/2022, convertito in Legge n. 34/2022. Ai sensi del comma 3-bis del suddetto articolo 72, le nuove disposizioni in materia si applicano a decorrere dai 1 luglio 2022. (oggi)
A questo link, all’art. 40, il documento apparso sulla Gazzetta Ufficiale.
Una delle maggiori criticità che intravedo riguarda le persone che possono effettuare i controlli radiometrici. Nel caso di importazione da Paesi extra UE sono:
- un Esperto di Radioprotezione di II o III grado;
- un addetto dipendente dal Datore di Lavoro del soggetto obbligato;
E, nel caso di operazioni eseguite in grandi centri di importazione di metallo e principali nodi di transito come identificati dall’Allegato 3 all’allegato XIX
- un collaboratore diretto dell’Esperto di Radioprotezione incaricato
- un addetto alle dirette dipendenze dell’ente o società di appartenenza dell’Esperto di Radioprotezione incaricato
fermo comunque l’obbligo di attestazione, da parte dell’Esperto di Radioprotezione, dell’avvenuta sorveglianza radiometrica. Nonostante queste specifiche contenute nel corpo principale della norma, il Decreto che entra in vigore proprio oggi, riporta un nuovo modello IRME 90, che è il modello da utilizzare per registrare i risultati della sorveglianza radiometrica su un carico in ingresso alla Dogana. In questo nuovo modello, con molta difficoltà si riesce a notare una piccola differenza da quello precedente, ovvero che sparisce la firma dell’Addetto alle misure radiometriche, e compare quella dell’Esperto di Radioprotezione. L’Esperto di Radioprotezione, però, potrebbe non essere la persona che ha fisicamente eseguito le misure. Quindi il nuovo modello non contempla la firma dell’addetto che ha eseguito le misure e lascia che qualcun altro non presente firmi una documentazione. In che termini appone la firma? Le parole esatte sono: “L’Esperto in radioprotezione responsabile delle misure radiometriche dichiara che i controlli radiometrici eseguiti sul carico di cui si presenta il modulo non hanno fatto rilevare valori superiori alla fluttuazione media del fondo naturale locale di radiazioni. In fede “DICHIARA…” è un termine mai usato prima, perché la norma parla di “ATTESTAZIONE“, ma il modello IRME 90 non richiede di attestare nulla, ma di DICHIARARE. La quasi totalità degli Esperti di Radioprotezione che conosco sono dei veri e propri tecnici, anche se nel tempo hanno dovuto imparare a confrontarsi con documentazioni ed espressioni giuridiche, e hanno imparato che le parole fanno la differenza, spesso a loro spese. Cercando di capire cosa sia una attestazione ho ritrovato una delle possibili definizioni, messa a confronto con il termine “certificare“:
– attestato: dichiarazione di conoscenza e di giudizio da parte della pubblica amministrazione
– certificato: dichiarazione scritta rilasciata da un ente o persona qualificata, col fine di attestare la verità di un fatto a tutti gli effetti
Ora, fermo restando che l’Esperto di Radioprotezione non è certo una Pubblica Amministrazione, anche ammettendo che l’attestazione non sia una funzione esclusiva e che un EdR la possa utilizzare, l’attestazione sembra che sia dichiarazione (e qui sembrerebbe che l’espressione “dichiara” possa anche essere stata utilizzata correttamente, ma andrebbe verificato) di conoscenza e di giudizio, non certo una certificazione della veridicità del contenuto del documento. Insomma, il Legislatore che da una parte scrive che, ovviamente, gli EdR non possono essere sempre e in ogni caso presenti al momento della misura, consentendo di demandarla a diversi altri soggetti, dall’altra sembrerebbe aver scritto che, con la firma sul modulo IRME 90, non come attestazione, ma come unica dichiarazione presente, l’EdR debba essere lì a firmare. Per inciso, non ci sono sufficienti EdR per fare tutte le verifiche previste.
Inoltre, sempre sullo stesso modulo, troviamo l’unità di misura utilizzata per esprimere il valore del fondo naturale e del valore massimo rilevato alle pareti del carico, sia il µSv/h. Sull’argomento mi sono già espresso nel precedente articolo, ma riprendo volentieri l’argomentazione: “UNA GROSSA CRITICITÀ” riguarda proprio l’unità di misura utilizzata, perché all’art. 1 dell’allegato XIX si definisce “controllo radiometrico esterno rispetto al carico”: la misura dei ratei dell’equivalente di dose ambientale H*(d) o dell’equivalente di dose direzionale H'(d,O), in µSv/h, o, nel caso di utilizzo di strumentazione radiometrica fissa, la misura degli scostamenti dei conteggi per unità di tempo rispetto una predeterminata soglia di riferimento; tecnicamente, la misura in equivalente di dose ambientale H*(d) o in equivalente di dose direzionale H'(d,O), espresse in µSv/h, è qualcosa di veramente incomprensibile. Per prima cosa, sono unità di misura che si utilizzano in ambito radioprotezionistico, ovvero quello della protezione delle persone dalle radiazioni, mentre la sorveglianza radiometrica ha come oggetto la verifica o meno della presenza di una sorgente o di materiale contaminato, senza alcun riferimento alle dosi alle persone. Inoltre sul mercato non esistono che pochissimi e superspecializzati strumenti tarati in quelle unità di misura, per cui, ogni volta, dopo aver fatto adeguatamente tarare lo strumento di misura, bisognerebbe fare una conversione tra l’unità di misura che lo strumento fornisce e l’unità di misura richiesta, attraverso un fattore di correzione che dovrebbe essere letto su una curva di taratura specifica, per ognuna delle energie (sconosciute) che si stanno misurando… è impossibile; tecnicamente è davvero necessario misurare con l’unità di misura CPS o CPM slegando il risultato della misura dalla presenza di chicchessia nel punto di misura e mettendo in relazione il numero di eventi nucleari gamma da fondo ambientale con il numero di eventi nucleari gamma registrati all’esterno di un carico (e che, genericamente, devono essere inferiori al fondo).
Una curiosità ulteriore sta nel fatto che, sempre sul modulo IRME90, è richiesto di annotare “l’attività della sorgente radioattiva utilizzata per la succitata verifica alla data del controllo radiometrico”. Quindi bisogna conoscere la data di fabbricazione della sorgente, avere un certificato di sorgente che possa dire formalmente quale sia l’attività alla produzione N(0), conoscere la costante λ di decadimento e applicare, alla data in cui viene eseguita la verifica di buon funzionamento dello strumento di misura, la legge N(t)=N(0)*e^-λt.
Infine, sembrerebbe di comprendere che, pur anche nel caso di importazione extra UE, ma senza transito presso i grandi centri di importazione di metallo e principali nodi di transito come identificati dall’Allegato 3 all’allegato XIX, non sia necessario utilizzare il modello IRME 90. La domanda, quindi è: nel caso in cui si usi un modello libero come resoconto dell’attività di misura e verifica, l’attestazione che l’EdR deve apporre su un tale documento (che verrà firmato dall’addetto alle misure radiometriche correttamente individuato e formato), potrà essere apposta in un momento successivo alla produzione del documento? Altrimenti, a cosa serve avere un addetto alle misure radiometriche, se l’EdR deve contestualmente apporre una firma?
Ai postumi (dell’alcool) l’ardua sentenza
PS
Per inciso, questa è l’ultima versione di IRME 90, ripubblicata per una errata corrige