Ce.Mi.Rad. dispone, nel proprio organico, di due Esperti in Risanamento Radon.
Da 3 decenni ci occupiamo di misurare radiazioni, progettare protezioni, valutare dosi, partecipare a bonifiche: il nostro lavoro è quello degli Esperti di Radioprotezione. Unire tali competenze a quelle tipiche della nuova figura professionale dell’Esperto in Risanamento Radon rende possibile la visione del problema da punti di vista tecnicamente differenti, in maniera complementare. In questo modo è possibile anticipare problematiche e immaginare soluzioni diverse e, oltre ad assicurare la collaborazione tra i due professionisti che di fatto… è uno solo!
A disposizione per ogni intervento di risanamento, ricordando che il risanamento è solo una delle fasi di cui si compone la gestione di una esposizione a Radon, sia nei luoghi di lavoro che di vita.
L’esperienza della gestione di misure di radiazioni ultradecennale, unita alle nuove competenze richieste dalla norma attualmente in vigore, ci consente di poter suggerire, progettare, rimediare, misurare, valutare, collaborare con il Datore di Lavoro o Esercente al fine di ottenere il miglior risultato compatibilmente con considerazioni di carattere economico, gestionale e organizzativo.
Nell’ordine, le questioni che devono essere affrontate sono:
1) il riconoscimento della tipologia di luogo nel quale approfondire con indagini strumentali. La norma prevede che solo luoghi specifici siano da sottoporre a indagine strumentale. Fino alla pubblicazione del “Piano Nazionale Radon“, atteso per il 27 agosto 2021 e ancora non predisposto, questi luoghi sono i luoghi di lavoro sotterranei e gli stabilimenti termali. In futuro potranno essere aggiunte quote diverse rispetto al piano di campagna in aree ben definite, o tiologie di luoghi maggiormente sensibili (asili, ospedali, scuole);
2) una volta stabilito che il luogo è tra quelli che devono essere valutati in termini di esposizione al Radon, deve essere progettata una misura. Progettare una misura, che al momento deve durare obbligatoriamente un anno, significa definire gli strumenti di misura da utilizzare, definire i locali nei quali la misura deve essere condotta, riconoscere e tenere conto delle caratteristiche costruttive e impiantistiche dei locali. Al momento non è previsto che si facciano differenze in funzione del tempo di occupazione dei locali. Nella pratica dovrebbe essere condotta una misura in ogni luogo di lavoro interrato, quindi anche i locali tecnici e quelli meno frequentati, come magazzini, archivi, ecc. La definizione di luogo di lavoro è quella del D. Lgs. 81/08, ovvero i luoghi destinati a contenere postazioni di lavoro o ogni altro luogo al quale può accedere il lavoratore;
3.1) se la misura di concentrazione annua di Radon in aria risulta inferiore al Livello di Riferimento, questa deve essere ripetuta ogni 8 anni o ogni volta che vengono eseguiti lavori strutturali che comportino una differente relazione con le potenziali fonti di afflusso di Radon nei locali;
3.2) se la misura di concentrazione annua di Radon in aria, risulta superiore al Livello di Riferimento il Datore di Lavoro si adopera per risanare i luoghi di lavoro, a mezzo di un Esperto di Risanamento Radon, entro 2 anni da quando viene a conoscenza del superamento;
4) al termine delle operazioni di risanamento, il Datore di Lavoro deve procedere ad una nuova misura della concentrazione media annua di Radon in aria;
5.1) se la misura di concentrazione annua di Radon in aria risulta inferiore al Livello di Riferimento, il Datore di Lavoro ripete le misure ogni 4 anni al fine di verificare il permanere della bontà del risanamento;
5.2) se la misura di concentrazione annua di Radon in aria risulta superiore al Livello di Riferimento, il Datore di Lavoro da incarico ad un Esperto di Radioprotezione di valutare le dosi efficaci alle quali sono esposti i lavoratori;
5.2.1) se la dose efficace è inferiore al limite di dose imposto, l’esercente tiene sotto controllo le dosi efficaci o le esposizioni dei lavoratori fintanto che ulteriori misure correttive non riducano la concentrazione media annua di attività di radon in aria al di sotto del predetto livello di riferimento;
5.2.2) se la dose efficace è superiore al limite di dose imposto, l’esercente denuncia una “pratica radiologica”, ovvero comunica che i lavoratori sono professionalmente esposti e inizia, a mezzo dell’Esperto di Radioprotezione e del Medico Autorizzato, la sorveglianza fisica e medica della radioprotezione
6) comunque, il Datore di Lavoro continua a tentare di ridurre le concentrazioni di Radon in aria