In tabella di seguito si vuole esemplificare, in maniera assolutamente non esaustiva, quanto e in quale proditoria maniera, la Direttiva Europea 2013/59 EURATOM, sia stata tradotta dall’inglese all’italiano, in maniera da eliminare l’attuale ESPERTO QUALIFICATO IN RADIOPROTEZIONE, futuro ESPERTO IN RADIOPROTEZIONE, da ogni attività in ambito sanitario. Si rammenta che in sede giudiziaria, se vi fosse la necessità di fare un confronto tra la norma nazionale e la relativa direttiva europea, le lingue ufficiali dell’UE da considerare sono inglese, francese, spagnolo e tedesco, non la traduzione italiana della norma. Nella traduzione italiana vengono tolte figure menzionate dalla direttiva, aggiunte altre, si svicola attraverso la semantica per ottenere il risultato desiderato, in barba alla direttiva. Per comprendere meglio l’operazione compiuta con la traduzione italiana della Direttiva Europea 2013/59 EURATOM, si riporta pedissequamente uno stralcio di un intervento della fine del 2013, all’indomani della votazione in sede europea della direttiva, portato da un membro della delegazione italiana al tavolo europeo che ha scritto la direttiva stessa, ad un congresso di AIFM (Associazione Italiana di Fisica Medica). L’argomento nel quale si inserisce lo stralcio, riguarda il percorso dei lavori della scrittura della direttiva, e l’apporto della delegazione italiana al testo:
“Nell’ultima fase della discussione sono state affrontate le criticità residue, tra cui in particolare la questione fondamentale posta dall’Italia sull’ammissibilità di norme più rigorose (risolta mediante introduzione di uno specifico considerando alla stregua delle direttive sulla sicurezza sul lavoro), e la definizione dei ruoli e responsabilità delle figure professionali investite dei vari aspetti della radioprotezione, profondamente rivisitati nella proposta della Commissione rispetto alle precedenti Direttive. Sotto tale profilo, la criticità più importante su cui la delegazione italiana si è impegnata (raggiungendo risultati molto utili) è stata rappresentata dall’indebolimento del ruolo dell’Esperto Qualificato (Radiation Protection Expert nella nuova terminologia) a favore dei Servizi di Dosimetria in termini di competenza sulla dosimetria, e dallo spostamento delle responsabilità generali ora proprie dell’EQ sul datore di lavoro e sulla nuova figura del Radiation Protection Officer (investita di un ruolo corrispondente al Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione). La delegazione italiana si è altresì fortemente impegnata nella direzione del rafforzamento del ruolo del fisico medico.”
Sotto queste ipotesi, la traduzione della versione inglese in italiano, della Direttiva Europea 2013/59 EURATOM, si comprende maggiormente, supponendo che chi ha eseguito materialmente la traduzione, conosca perfettamente sia la lingua inglese che quella italiana.
Definizioni, art. 4 | ||
49) “medical physics expert” means an individual or, if provided for in national legislation, a group of individuals, having the knowledge, training and experience to act or give advice on matters relating to radiation physics applied to medical exposure, whose competence in this respect is recognised by the competent authority; | 49) “specialista in fisica medica”: la persona o, se previsto dalla legislazione nazionale, il gruppo di persone che possiede le cognizioni, la formazione e l’esperienza necessarie a operare o a esprimere pareri su questioni riguardanti la fisica delle radiazioni applicata alle esposizioni mediche e la cui competenza al riguardo è riconosciuta dall’autorità competente; | In tutta la traduzione in italiano, il medical physics expert viene tradotto, volutamente in maniera errata, specialista in fisica medica. Lo specialista e’ un titolo accademico, mentre l’esperto e’ una figura che deve essere individuata da ogni stato membro, definendola come ritiene opportuno. Viene completamente saltata la fase del riconoscimento, perche’, se vi fosse stata, l’ex Esperto Qualificato in radioprotezione vi sarebbe ricaduto in pieno |
(74) “radiation protection officer” means an individual who is technically competent in radiation protection matters relevant for a given type of practice to supervise or perform the implementation of the radiation protection arrangements; | 74) “addetto incaricato della radioprotezione“: una persona tecnicamente competente nelle questioni di radioprotezione specifiche per un determinato tipo di pratica per procedere o sovrintendere all’attuazione delle disposizioni in materia di radioprotezione; | Nella norma italiana di recepimento, questa figura non sembra esserci, ancorche’ mal tradotta |
art 68 | ||
(d) seek advice from a radiation protection expert in the performance of the tasks referred to in points (a), (b) and (c). | d) cercare la consulenza di un esperto in materia di protezione contro le radiazioni nell’assolvimento dei compiti di cui alle lettere a), b) e c). | In tutta la parte di traduzione che attiene alle esposizioni mediche, radiation protection expert viene sempre tradotto esperto in materia di protezione contro le radiazioni , per eliminare la figura dell’esperto in radioprotezione |
Art 79 | ||
Recognition of services and experts1. Member States shall ensure that arrangements are in place for the recognition of:(a) occupational health services;(b) dosimetry services;(c) radiation protection experts;(d) medical physics experts. | 1. Gli Stati membri provvedono affinché siano introdotte misure per il riconoscimento:a) dei servizi di medicina del lavoro;b) dei servizi di dosimetria;c) degli esperti in materia di protezione contro le radiazioni;d) degli specialisti in fisica medica. | |
Art. 82 | ||
Radiation protection expert1. Member State shall ensure that the radiation protection expert gives competent advice to the undertaking on matters relating to compliance with applicable legal requirements, in respect of occupational and public exposure.2. The advice of the radiation protection expert shall cover, where relevant, but not be limited to, the following: | Esperto in materia di protezione contro le radiazioni1. Gli Stati membri provvedono affinché l’esperto in materia di protezione contro le radiazioni fornisca all’esercente una consulenza competente in merito ad aspetti riguardanti la conformità alle disposizioni giuridiche applicabili, per quanto concerne l’esposizione professionale e l’esposizione della popolazione.2. Se del caso, la consulenza dell’esperto in materia di protezione contro le radiazioni si estende, a titolo meramente esemplificativo: | |
3. The radiation protection expert shall, where appropriate, liaise with the medical physics expert. | 3. L’esperto in materia di protezione contro le radiazioni opera, se del caso, in collegamento con lo specialista in fisica medica. | |
Quando invece non si parla di esposizioni sanitarie, il radiation protection expert, viene correttamente tradotto come esperto in radioprotezione | ||
Art. 34 | ||
Consultations with a radiation protection expertMember States shall require undertakings to seek advice from a radiation protection expert within their areas of competence as outlined in Article 82, on the issues below that are relevant to the practice: | Consultazioni con un esperto in radioprotezioneGli Stati membri obbligano gli esercenti a consultare esperti in radioprotezione, nell’ambito dei loro settori di competenza di cui all’articolo 82, in particolare sulle questioni sotto indicate che siano pertinenti per la pratica: | |
Art 37 | ||
2. Member States shall ensure that the undertaking is responsible for implementation of these duties taking into account the advice provided by the radiation protection expert. | 2. Gli Stati membri provvedono affinché l’esercente sia responsabile dell’esecuzione di tali compiti tenendo conto del parere fornito dall’esperto in radioprotezione. | |
Art 52 comma 1 | ||
(c) the undertaking justifies such exposures in advance and thoroughly discuss them with the workers, their representatives, the occupational health service and the radiation protection expert; | c) l’esercente giustifica preventivamente tali esposizioni e a discuterne in modo approfondito con i lavoratori, i loro rappresentanti, il servizio di medicina del lavoro e l’esperto in protezione contro le radiazioni; | |
Art. 84 comma 3 | ||
3. The task of the radiation protection officer may be carried out by a radiation protection unit established within an undertaking or by a radiation protection expert. | 3. Le mansioni dell’addetto incaricato della radioprotezione possono essere assunte da un’unità per la radioprotezione istituita presso un esercente o da un esperto in radioprotezione. | Questo articolo della direttiva e’ importante perche’ definisce che persone esperti qualificati possono compiere mansioni strettamente esecutive, sia sotto il controllo dell’esercente, sia in dipendenza di un esperto in radioprotezione, ponendo cosi’ termine alla diatriba tutta italiana che una tale persona possa dipendere solo dall’esercente. |
Non si riportano, qui, tutti i casi in cui le traduzioni sono state volontariamente manomesse, ma in tutto il testo sono decisamente molte di piu’ di quanto qui esemplificato. L’aggressione immotivata, se non dannosa per il sistema italiano di radioprotezione, non puo’ e non deve passare sotto silenzio, come invece sta avvenendo. Gli Esperti Qualificato, che per 50 anni hanno protetto tutta la popolazione e tutti i lavoratori italiani, al meglio, dagli effetti delle radiazioni ionizzanti sia naturali, che industriali, che sanitarie, vengono oggi fatti scomparire per pure questioni di potere e lobbistiche, con grave, gravissimo danno per il delicato sistema di radioprotezione nazionale.
Mauro Serio
Segretario Nazionale ATECA-ER sindacato degli Esperti Qualificati
Esperto Qualificato in Radioprotezione II Grado
Addetto/tecnico sicurezza LASER
Formatore sicurezza sul lavoro
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