Il D. Lgs. 101/2020 prevede l’obbligo di registrazione al sito istituzionale dell’ISIN di tutti gli operatori del settore, in particolare chiunque importa o produce a fini commerciali o, comunque, esercita commercio di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti, chi effettua attività di intermediazione degli stessi, attività di detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, di trasporto di materiali radioattivi e tutti i soggetti che si occupano di gestione di rifiuti radioattivi. Questi soggetti, dopo essersi registrati al sito, dovranno trasmettere le informazioni relative a ciascuna operazione effettuata, alla tipologia e alla quantità delle sorgenti oggetto dell’operazione.
Dal 23 febbraio è possibile, per enti, imprese o altri profili, registrarsi a STRIMS
Le strutture sanitarie pubbliche o private, studi dentistici e odontoiatrici compresi, che impiegano ai fini di esposizione medica generatori di radiazione e materie radioattive, sono esentate dagli obblighi di registrazione e comunicazione previsti dall’art. 48 del D.Lgs. n. 101/20, nelle more dell’emanazione dell’accordo di cui al comma 4 del predetto articolo.
I soggetti indicati devono invece rispettare gli obblighi previsti dall’art. 67 del D.lgs. n. 101/2020, relativamente alle sorgenti sigillate ad alta attività.
L’esenzione non si applica agli studi veterinari.
Deve accedere OBBLIGATORIAMENTE a STRIMS, ai sensi degli articoli 42, 43, 44, 48, 56, 60 e 67 del D.lgs. 101/2020
- Chiunque importa o produce a fini commerciali, o comunque esercita commercio di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti o effettua attività di intermediazione.
- Chiunque intende effettuare, in conto proprio o in conto terzi, con mezzi propri o con mezzi altrui, attività di trasporto di materiali radioattivi.
- Detentori di materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di combustibili nucleari.
- Detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo.
- Chiunque intende effettuare attività di raccolta e trasporto in conto proprio o in conto terzi, anche con mezzi altrui, di rifiuti radioattivi.
- Esercenti di depositi temporanei di rifiuti radioattivi prodotti da terzi o di impianti di gestione o di smaltimento di rifiuti radioattivi.
- Esercente che detiene sorgenti sigillate ad alta attività o svolge pratiche o chi effettua attività di commercio e intermediazione di sorgenti sigillate ad alta attività.
Obbligo di comunicazione
- Chiunque importa o produce a fini commerciali, o comunque esercita commercio di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti o effettua attività di intermediazione degli stessi, deve inviare le informazioni relative a ciascuna operazione effettuata entro i dieci giorni successivi dall’operazione.
- Il soggetto che effettua o organizza la spedizione, deve trasmettere le informazioni relative ai materiali radioattivi prima dell’inizio della spedizione. Il vettore, entro le 72 ore successive alla conclusione del trasporto, deve trasmettere le informazioni relative allo scarico dei materiali radioattivi.
- I detentori di materie fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di combustibili nucleari sono obbligati a trasmettere: la denuncia di detenzione, le informazioni sulla contabilità delle suddette materie, minerali e combustibili nonché a confermare le informazioni fornite nell’anno solare entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
- I detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo devono trasmettere le informazioni sul tipo, le caratteristiche dei generatori di radiazioni e la quantità delle materie radioattive, entro i dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dalla data di cessazione della detenzione delle sorgenti.
- Il detentore deve trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN le informazioni relative ai rifiuti oggetto della raccolta e del trasporto prima dell’inizio del trasporto mentre il vettore deve trasmettere le informazioni relative allo scarico e presa in carico dei rifiuti radioattivi entro le 24 ore successive alla conclusione del trasporto.
- L’esercente di depositi temporanei di rifiuti radioattivi o di impianti di gestione deve comunicare i dati idonei a identificare i rifiuti medesimi e i soggetti da cui provengono, entro sette giorni lavorativi dalla produzione o dalla presa in carico, e prima dello scarico.
- L’esercente che detiene sorgenti sigillate deve trasmettere le informazioni entro 10 giorni dalla data di inizio della detenzione o dell’attività di commercio e intermediazione e prima della data di cessazione della detenzione o della conclusione del contratto di intermediazione.
Come si accede
L’accesso ai fini della registrazione avviene con dispositivo di firma digitale o SPID intestato al legale rappresentante o ad altra persona con poteri di impresa oppure, nel caso di enti, intestato a persona delegata dall’ente con apposita procedura.
L’accesso a STRIMS ai fini dell’inserimento della comunicazione con interfaccia web avviene con dispositivo di firma digitale o SPID intestati a persone delegate in fase di registrazione.
La comunicazione potrà essere effettuata anche con meccanismi di interoperabilità informatica tramite interfaccia applicativa.
Si accede dal seguente link: https://strims.isinucleare.it/it