Registrazione delle singole esposizioni su supporto informatico

A partire da agosto 2020, con l’entrata in vigore della nuova normativa in materia di radioprotezione, l’Esercente, il Responsabile dell’Impianto Radiologico e il Medico Specialista, il Tecnico sanitario di radiologia medica, per quanto di competenza, devono assicurare che le indagini con radiazioni ionizzanti mediche e i relativi parametri espositivi siano registrati singolarmente su supporto informatico (Art.168 del D.Lgs.101/2020).

La registrazione deve avvenire nel rispetto delle Linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Con Decreto del Ministero della Salute, entro nove mesi dall’entrata in vigore della nuova norma, saranno stabiliti i dati da trasmettere; fino ad allora, si applicano le indicazioni in All. XXIX.

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.101/20, e successivamente con cadenza quadriennale, gli Esercenti dovranno trasmettere i dati alla Regione o alla Provincia Autonoma di competenza.

L’esercente deve pertanto assicurarsi che sia istituito un registro informatico recante le informazioni richieste, e che tale registro sia compilato per ogni singola esposizione.

Poiché il D.Lgs.101/20 non prevede alcun regime transitorio, i dati che vi sarà richiesto di trasmettere entro il 2023, dovranno teoricamente comprendere tutte le esposizioni eseguite a partire dal 27 Agosto 2020; pertanto è opportuno istituire il registro informatico tempestivamente e curarsi di alimentarlo con continuità nell’arco di questi 3 anni.

Attività radiologiche e supporto informatico

Per le attività radiologiche complementari all’esercizio clinico, come nel caso degli studi odontoiatrici, le registrazioni devono riportare almeno l’indicazione della dose per area (DAP) oppure la durata dell’esposizione in minuti e s.

La trasmissione dovrà prevedere per ciascun esame il relativo codice del nomenclatore nazionale, il numero di prestazioni erogate, il valore mediamente rilevato e la sua dispersione in termini di intervallo interquartile, elaborato per fasce d’età (0-1, 1-16, 16-60, 60) e per genere.

Poiché la trasmissione dei dati dovrà avvenire in un formato conforme a quello richiesto dagli Enti, si consiglia di verificare che il programma utilizzato vi permetta di convertire i dati in un foglio di calcolo elettronico (es. Excel).

Un esempio di foglio di calcolo che riporta tutte le informazioni necessarie all’elaborazione dei dati richiesti, è riportato sotto per il caso specifico di attività odontoiatriche:

Nel foglio di calcolo si riportano la data dell’esame e l’ID paziente (non è consigliabile riportare nome e cognome per motivi di privacy), il sesso e la fascia d’età come richiesto dal Decreto.

Successivamente si inserisce il codice del nomenclatore nazionale per la prestazione eseguita, che per le esposizioni odontoiatriche può essere:

  • 87.03.4 – TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELLE ARCATE DENTARIE (DENTALSCAN)
  • 87.11.3 – ORTOPANORAMICA DELLE ARCATE DENTARIE (OPT)
  • 87.12.1 – TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO Per cefalometria ortodontica
  • 87.12.2 – ALTRA RADIOGRAFIA DENTARIA Radiografia endorale (1 radiogramma)

Si registrano inoltre i dati dosimetrici o il tempo di esposizione: per gli esami tomografici 3D, la macchina usualmente mostra a display la DAP, mentre per gli esami endorali ed extraorali panoramici o teleradiografici, tale grandezza non è in genere nota e viene pertanto sostituita dal tempo di esposizione. E’ infine buona pratica inserire anche la tensione e la corrente anodica impiegate per l’esposizione.

Predisponendo un foglio di calcolo contenente queste informazioni ed assicurandosi che sia compilato per ogni singola esposizione, la trasmissione dei dati gli Enti di vigilanza dovrebbe in futuro risultare agevole e completa.

Al momento non è detto che i software commerciali di gestione dello studio odontoiatrico consentano la registrazione di tutti i dati necessari, nella forma richiesta.