I lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti da terzi nella radioprotezione

Sei sei un lavoratore autonomo che opera in zone controllate con rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti?
Sei un datore di lavoro che invia i propri dipendenti a lavorare presso zone classificate non di proprietà?
Sei un datore di lavoro presso il quale lavoratori autonomi o dipendenti da altri accedono a tue zone classificate?

EDIT 5 NOVEMBRE 2022

 a questo link una registrazione del webinar di presentazione di AUDITERAD, lo strumento web, il portale che consente una gestione agevole e sistematica dei lavoratori esterni da parte degli esercenti le zone classificate o dei datori di lavoro dei lavoratori terzi o dei lavoratori autonomi, e dei loro Esperti di Radioprotezione e Medici Autorizzati a questo link una pagina di presentazione del servizio

Scopri quali sono le questioni di cui dovresti occuparti in ciascuno dei differenti casi e come Ce.Mi.Rad., se richiesto, può essere d’aiuto.

Il suggerimento giusto per chi sta per leggere oltre, è quello di evitare di cercare interpretazioni stravaganti; fidatevi, raramente le interpretazioni sono a favore di qualcuno, ma in genere sono a sfavore di tutti.

I lavoratori autonomi, sostanzialmente i lavoratori in Partita IVA, per semplificare (per esempio sia medici che infermieri, piuttosto che addetti ai controlli non distruttivi, sia che vengano inviati da una cooperativa o da un gruppo, sia che si muovano in autonomia) sono considerati dalla normativa di riferimento – il D. Lgs. 101/20soggetti alla tutela dai pericoli derivanti da esposizioni a radiazioni ionizzanti.

I lavoratori dipendenti da terzi sono lavoratori dipendenti o equiparati (ai sensi del D. Lgs. 81/08), che prestano la propria opera in zone classificate ai sensi della norma sulla radioprotezione, esercite da soggetti differenti dal datore di lavoro.

La norma definisce alcuni obblighi in capo a:
datore di lavoro di lavoratori esterni (per esempio il legale rappresentante di una cooperativa)
esercenti zone classificate che si avvalgono di lavoratori esterni (tipicamente ospedali o enti)
lavoratori autonomi (tutti coloro che operano in regime di P. IVA)

GLI ESERCENTI ZONE CLASSIFICATE CHE SI AVVALGONO DI LAVORATORI ESTERNI

Gli esercenti di zone classificate che si avvalgono di lavoratori esterni, per esempio un ospedale o un ente che chiama liberi professionisti o cooperative di servizi che andranno ad operare in zone dove ci sono radiazioni ionizzanti, devono principalmente:

  • assicurare la tutela dai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, direttamente o mediante accordi contrattuali;
  • accertarsi che il lavoratore esterno, prima di effettuare la prestazione nella zona classificata, sia stato riconosciuto idoneo da un medico autorizzato;
  • prevedere, nell’ambito degli accordi contrattuali, che il lavoratore esterno abbia ricevuto o comunque riceva, oltre alla formazione e informazione generale sulla radioprotezione, anche quella specifica relativa ai luoghi frequentati;
  • fornire specifiche informazioni e istruzioni di lavoro adeguate all’entità del rischio radiologico;
  • assicurarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei dispositivi di protezione individuale, ove necessari, e accertarsi del loro utilizzo;
  • assicurarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati;
  • adottare le misure necessarie affinché, a cura dell’esperto di radioprotezione, le valutazioni di dose vengano registrate sul libretto individuale di radioprotezione per i lavoratori di categoria A e trasmesse al datore di lavoro del lavoratore esterno di categoria B;
  • verificare, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione, che la classificazione di radioprotezione del lavoratore esterno sia appropriata;
  • definire il vincolo di dose da adottarsi in relazione alle attività da svolgere;
  • cooperare con il datore di lavoro dei lavoratori esterni o con il lavoratore stesso, se autonomo, all’attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione;
  • integrare il DUVRI.

La domanda che più spesso ci viene rivolta è: “ma se non faccio nulla, che succede?”

Risposta: se nessuno se ne accorge, nulla, se non magari un po’ di radiazioni indebite. Se qualcuno se ne accorge, la sanzione è l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00 a carico dell’esercente della zona classificata.

IL DATORE DI LAVORO DI LAVORATORI ESTERNI

Il datore di lavoro di lavoratori esterni, principalmente:

  • provvede alla valutazione preventiva per i lavoratori esposti avvalendosi dell’esperto di radioprotezione, classificandoli (“non esposti”, “cat. B”, “cat. A”), formandoli e informandoli;
  • assicura la tutela dei lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti, anche mediante accordi contrattuali con i terzi esercenti di zone classificate nelle quali i lavoratori sono chiamati a svolgere la loro attività;
  • si assicura che vengano eseguite valutazioni di dose a mezzo di dosimetria personale, e che siano riportate sulla scheda dosimetrica;
  • provvede affinché i lavoratori vengano sottoposti alla sorveglianza sanitaria;
  • si mette in relazione con l’esercente delle zone classificate per definire il vincolo di dose da adottare in relazione alle attività da svolgersi, ottenere informazioni sulle zone controllate e sulle misure di emergenza, collaborando alla valutazione dei rischi interferenziali;

Anche in questo caso, la sanzione è l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00 a carico del datore di lavoro.

I LAVORATORI AUTONOMI

  • I lavoratori autonomi che sono esposti a rischio di radiazioni rispondono degli aspetti della tutela che siano direttamente collegati con il tipo di zona e di prestazione richiesta;
  • acquisiscono dall’esperto di radioprotezione la relazione tecnica preventiva, sulla base delle informazioni sulle attività da svolgere fornite dallo stesso lavoratore autonomo;
  • definiscono, d’intesa con l’esercente delle zone classificate, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione incaricato, i vincoli di dose;
  • istituiscono il libretto personale di radioprotezione (cat. A) o la scheda dosimetrica personale (cat. B) e si assicurano della sua compilazione da parte dell’esperto di radioprotezione;
  • concorrono a rispettare le richieste normative verso gli esercenti che si avvalgono di lavoratori esterni (dosimetria, sorveglianza sanitaria, scambio informazioni, classificazione, vincolo di dose, ecc.).

In questo caso la sanzione relativa al mancato rispetto delle richieste normative è una ammenda da euro 150,00 ad euro 500,00 a carico del lavoratore autonomo.

Esempi di ambiti di applicazione

  • sanità, con i liberi professionisti che frequentano zone classificate, dall’odontoiatra collaboratore al medico di sala al TRSM o infermiere liberi professionisti o raggruppati in cooperative
  • specialisti di prodotto che frequentano sale operatorie o di emodinamica o altri luoghi che contengano sorgenti di radiazioni ionizzanti
  • addetti ai controlli non distruttivi, qualora non operassero in zone classificate generate dal proprio datore di lavoro, o nel caso prestino la propria opera in regime libero-professionale
  • studenti e specializzandi universitari che frequentano zone classificate che non siano sotto la responsabilità diretta dell’ateneo che li invia
  • aziende che svolgono lavorazioni in zone classificate dei siti nucleari italiani
  • medici veterinari collaboratori presso strutture di altri esercenti

Corrispondentemente, sono coinvolte tutte le attività che ospitano i lavoratori esterni e si servono della loro opera anche in zone classificate.

Ce.Mi.Rad. srl, con i suoi tre Esperti di Radioprotezione in organico, è in grado di soddisfare ogni esigenza, proponendo le soluzioni migliori dal punto di vista tecnico e corrette dal punto di vista normativo. Informazioni possono essere richieste alla mail info@cemirad.it

Se qualcuno fosse interessato a leggere la norma senza alcuna interpretazione, qui è possibile trovare il D. Lgs. 101/20, gli articoli interessati sono tra il 112 e il 114.