Lavoratori autonomi e dipendenti da terzi nella radioprotezione: uno strumento di gestione

Gli articoli da 112 a 117 del D. Lgs. 101/20 ci dicono cosa devono fare i soggetti interessati dall’impiego di lavoratori esterni. I soggetti sono principalmente (ma non solo):

  • il datore di lavoro di lavoratori esterni
  • gli esercenti di zone classificate che si avvalgono di lavoratori esterni
  • i lavoratori autonomi

Per lavoratore esterno si intende l’insieme dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti da terzi. Nella pratica i casi maggiormente comuni possono essere il lavoratore autonomo che presta la propria opera presso una o più esercenti e che sia classificato ai sensi della radioprotezione. Si vuole qui ricordare che le possibili classificazioni sono “non esposto“, “esposto di categoria B“, “esposto di categoria A“, mentre il fatto di attribuire lo status di “popolazione” esclude una classificazione come lavoratore. In pratica, un lavoratore che frequenti zone classificate non può essere definito “popolazione”, ma, al limite, “classificato non esposto”. Questo fa una grande differenza, perché, mentre una receptionist di un ospedale, o un infermiere di pediatria, o un geriatra, ragionevolmente saranno definiti “popolazione” e non avranno nulla a che vedere con le esposizioni mediche, tutti coloro che frequentano ambienti che contengono zone controllate o sorvegliate dovranno essere lavoratori classificati. In ambito industriale, al pari, i lavoratori che non accedono ad ambienti contenenti zone classificate saranno popolazione, mentre coloro che accedono alle zone classificate o agli ambienti che le contengono saranno classificati ai fini della radioprotezione.

Se i lavoratori classificabili ai fini della radioprotezione sono dipendenti da datori di lavoro che non sono gli esercenti delle zone classificate, o sono lavoratori autonomi, questi rientrano nella gestione del rispettivo articolo del D. Lgs. 101/20 tra quelli citati.

Nella sostanza si tratta di fare in modo che ogni lavoratore esterno abbia, coordinatamente gestito dal proprio datore di lavoro o da se stesso se autonomo, un Esperto di Radioprotezione ed eventualmente (se classificato di cat. A o B) un medico autorizzato, che tirino le somme delle diverse esposizioni. Non è un lavoro particolarmente complicato, quanto invece noioso e da svolgere con precisione.

Quindi, nell’ordine si dovranno produrre le seguenti documentazioni:

  1. incarico ad un esperto di radioprotezione
  2. eventuale incarico ad un medico autorizzato
  3. raccolta dei carichi di lavoro e delle modalità espositive in ciascun luogo frequentato dal lavoratore esterno
  4. relazione tecnica preventiva, cumulativa per tutti i lavoratori dipendenti da un datore di lavoro, singola per il lavoratore autonomo
  5. visita medica ed espressione del giudizio di idoneità
  6. coordinamento e relativa relazione di coordinamento, tra il datore di lavoro di lavoratori esterno, o lavoratore autonomo, ed esercente le zone classificate frequentate, attraverso i rispettivi esperti di radioprotezione (comunicazione dei vincoli di dose, dpi da fornire, modalità e periodicità di comunicazione delle dosi)
  7. comunicazione periodica delle dosi da parte dell’esperto di radioprotezione dell’esercente di ciascuna zona classificata frequentata dal lavoratore esterno, all’esperto di radioprotezione del datore di lavoro o del lavoratore autonomo
  8. compilazione del libretto radiologico personale, se lavoratore classificato di categoria A, da parte dell’esperto di radioprotezione dell’esercente
  9. compilazione della scheda dosimetrica personale, se lavoratore classificato di categoria B, da parte dell’esperto di radioprotezione del datore di lavoro di lavoratori esterni o del lavoratore autonomo
  10. gestione delle variazioni (di carico di lavoro per ciascun luogo frequentato, aggiunta di luoghi frequentati, termine di frequentazione di luoghi non più frequentati, e così via)
  11. chiusura delle schede al termine del rapporto di lavoro con il datore di lavoro di lavoratori esterni o al termine dell’attività libero professionale per gli autonomi
  12. visita medica di chiusura
  13. comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti, ai fini del loro inserimento nell’archivio nazionale dei lavoratori esposti

Il portale per la gestione online e semiautomatizzata delle richieste normative

Cemirad propone un gestionale online, il portale AUDITERAD, che consente la gestione semiautomatizzata delle richieste normative.

Il portale AUDITERAD permette la redazione e la trasmissione dei vari documenti richiesti e la tenuta automatizzata delle scadenze per gli adempimenti previsti dal D.Lgs.101/20.

Per richiedere informazioni: www.auditerad.it.

Ciascuna Organizzazione o Lavoratore Autonomo, loggandosi sul portale, indica tutte le Strutture frequentate e mantiene l’elenco aggiornato nel tempo. Eseguendo l’accesso con il profilo di Esperto di Radioprotezione, si avranno quindi automaticamente a disposizione tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti. In particolare, passando alla visualizzazione EdR di Struttura, si ha accesso alle anagrafiche di tutte le Organizzazioni che inviano i propri lavoratori presso l’esercente e di tutti i lavoratori esterni che frequentano la struttura, sia in qualità di autonomi, sia in collaborazione con un’organizzazione.

L’anagrafica dei lavoratori contiene, oltre alle informazioni di contatto, anche i nominativi dell’esperto di radioprotezione e del medico autorizzato incaricati della sorveglianza fisica e sanitaria. Questo garantisce un canale di comunicazione diretto tra le varie figure coinvolte nel coordinamento della radioprotezione.

Alla costituzione di un nuovo rapporto di collaborazione tra Struttura e lavoratore esterno, il portale richiede all’esperto di radioprotezione della Struttura di indicare in via preventiva le caratteristiche del rischio radiologico a cui il lavoratore esterno sarà esposto, mediante la compilazione di una scheda di definizione del carico di lavoro.

Ad esempio, possiamo indicare a quali sorgenti di radiazioni il lavoratore sarà esposto, barrando le relative caselle, e stimarne tempi di esposizione e distanze. Cliccando su salva, le informazioni inserite vengono automaticamente trasmesse all’EdR del lavoratore.

Accedendo al profilo dell’Esperto di radioprotezione, in modalità di visualizzazione EDR, sull’anagrafica del lavoratore sarà possibile consultare questi dati. Quando la raccolta documentale sui carichi di lavoro sarà conclusa, cioè quando la scheda di definizione del carico di lavoro sarà stata compilata da ciascuna Struttura frequentata, il portale avviserà l’esperto di radioprotezione del Lavoratore in dashboard, generando un documento editabile che può essere utilizzato per la redazione della valutazione preventiva del rischio ex art. 109 comma 2 del D.Lgs.101/20.

Sulla base delle informazioni stabilite nella valutazione preventiva del rischio, l’EdR completa la scheda del lavoratore, indicando la classificazione e la periodicità con la quale desidera ricevere le valutazioni di dose dalle varie strutture frequentate, e la scheda DPI, indicando i mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale che si ritiene appropriati.

Le informazioni inserite dall’EdR del Lavoratore sono trasmesse, internamente al sistema, a ciascuna Struttura, a mezzo di una relazione di coordinamento. L’esperto di radioprotezione della Struttura troverà in dashboard il documento da scaricare. Il documento non è modificabile da parte dell’EdR di Struttura, mentre da parte dell’EdR del lavoratore è disponibile in formato editabile. Qui ne vediamo solo un esempio. In generale conterrà il riepilogo dei carichi di lavoro, la classificazione, la dotazione dosimetrica e di DPI, la periodicità delle valutazioni di dose richieste e i vincoli di dose proposti. Qualora non si abbiano obiezioni rispetto al contenuto della relazione, è possibile approvarla, concludendo così la fase iniziale del coordinamento.

Una volta instaurato così il rapporto di cooperazione tra esperto di radioprotezione del lavoratore ed esperto di radioprotezione della struttura, il portale permette di generare e tenere aggiornate le scadenze relative agli adempimenti periodici.

In particolare:

  • Avvisa l’esperto di radioprotezione della Struttura quando è richiesto che comunichi le valutazioni di dose per ciascun lavoratore esterno e permette di procedere alla trasmissione internamente al portale.
  • Avvisa l’esperto di radioprotezione del Lavoratore quando tutte le Strutture frequentate da un dato lavoratore hanno caricato le valutazioni di dose, generando anche un documento di riepilogo in formato editabile
  • Permette di tenere le scadenze con cui è necessario trasmettere al medico autorizzato i risultati della raccolta delle valutazioni di dose, generando anche in questo caso un report e consentendo di inviarlo internamente al portale

Un’interessante opportunità è data poi dalla possibilità stampare per per ciascun lavoratore il documento di riepilogo delle valutazioni di dose raccolte dalle varie strutture frequentate ed applicarlo direttamente sulla scheda personale dosimetrica cartacea, riducendo così gli errori di trascrizione manuale dei dati e consentendo un notevole risparmio in termini di tempo.

Per richiedere informazioni: www.auditerad.it