Criticità nei nuovi controlli radiometrici su rottami metallici ferrosi e non ferrosi

il D. Lgs. 101/20 impone alle aziende che esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta di effettuare la sorveglianza radiometrica su tali materiali.

Analizziamo qui esclusivamente il caso di raccolta e deposito di rottami o altri materiali di risulta, escludendo, quindi, ogni attività di fusione o importazione.

Una parziale novità rispetto alla precedente normativa riguarda il fatto che l’Esperto di Radioprotezione di secondo o terzo grado incaricato della consulenza in ordine alla sorveglianza radiometrica deve attestare l’avvenuta sorveglianza radiometrica con modalità ben precise. Nello specifico le attestazioni devono contenere le seguenti informazioni:

a) estremi del carico, si suppone che stia a significare gli estremi del Documento Di Trasporto;

b) tipologia del materiale metallico che potrebbe essere o descrittiva o tramite codice CER;

c) provenienza, come da DDT;

d) data di effettuazione della sorveglianza radiometrica, che deve essere la data di ingresso del carico;

e) fondo ambientale rilevato prima della sorveglianza radiometrica, come risulta dal certificato radiometrico prodotto dal portale o manualmente se con strumentazione portatile;

f) tipo di misure radiometriche eseguite e caratteristiche della strumentazione utilizzata, si suppone che si debba indicare se le misure sono state eseguite da portale o da strumento portatile, nel secondo caso con modalità “puntuale” o “continua” e che si debba indicare l’unità di misura utilizzata per le misure. UNA GROSSA CRITICITÀ riguarda proprio l’unità di misura utilizzata, perché all’art. 1 dell’allegato XIX si definisce “controllo radiometrico esterno rispetto al carico”: la misura dei ratei dell’equivalente di dose ambientale H*(d) o dell’equivalente di dose direzionale H'(d,O), in µSv/h, o, nel caso di utilizzo di strumentazione radiometrica fissa, la misura degli scostamenti dei conteggi per unità di tempo rispetto una predeterminata soglia di riferimento; tecnicamente, la misura in equivalente di dose ambientale H*(d) o in equivalente di dose direzionale H'(d,O), espresse in µSv/h, è qualcosa di veramente incomprensibile. Per prima cosa, sono unità di misura che si utilizzano in ambito radioprotezionistico, ovvero quello della protezione delle persone dalle radiazioni, mentre la sorveglianza radiometrica ha come oggetto la verifica o meno della presenza di una sorgente o di materiale contaminato, senza alcun riferimento alle dosi alle persone. Inoltre, sul mercato non esistono che pochissimi e superspecializzati strumenti tarati in quelle unità di misura, per cui, ogni volta, dopo aver fatto adeguatamente tarare lo strumento di misura, bisognerebbe fare una conversione tra l’unità di misura che lo strumento fornisce e l’unità di misura richiesta, attraverso un fattore di correzione che dovrebbe essere letto su una curva di taratura specifica, per ognuna delle energie (sconosciute) che si stanno misurando… è impossibile; tecnicamente è davvero necessario misurare con l’unità di misura CPS o CPM, slegando il risultato della misura dalla presenza di chicchessia nel punto di misura e mettendo in relazione il numero di eventi nucleari gamma da fondo ambientale con il numero di eventi nucleari gamma registrati all’esterno di un carico (e che, genericamente, devono essere inferiori al fondo);

g) ultima verifica di buon funzionamento della strumentazione, che per il portale radiometrico devono essere almeno ogni due mesi, e per il portatile almeno ogni giorno in cui lo strumento viene utilizzato;

h) nominativo dell’operatore addetto all’esecuzione delle misure radiometriche, che può essere una persona sprovvista del titolo di Esperto di Radioprotezione di almeno secondo grado, specificatamente formata dall’EdR incaricato della consulenza, che sia alle dipendenze del soggetto obbligato (d’intesa con l’EdR);

i) risultati delle misure radiometriche effettuate; non è dato sapere se il risultato debba essere numerico e confrontato con il limite appositamente costruito, o se sia sufficiente la dichiarazione di presenza o assenza di anomalia radiometrica;

j) conclusioni sull’accettazione o eventuale respingimento del carico/materiale.

Inoltre deve essere istituito un registro delle attestazioni cartaceo o informatico (se informatico deve essere salvato su due supporti di memoria distinti). Si suppone che un tale registro possa essere anche semplicemente una raccolta dei certificati radiometrici emessi al termine di ogni controllo radiometrico e che le attestazioni dovute dall’Esperto di Radioprotezione possano essere cumulative, e riferite esclusivamente al processo, e non al singolo risultato della misura. Inoltre bisognerebbe comprendere il significato di “attestazione”, differente da quello di “certificazione”. Una differenza, trovata dopo lunghe ricerche in rete, e quindi non necessariamente affidabile, è la differenza tra attestato e certificato.

Differenza tra attestato e certificato:

– attestato: dichiarazione di conoscenza e di giudizio da parte della pubblica amministrazione;

– certificato: dichiarazione scritta rilasciata da un ente o persona qualificata, col fine di attestare la verità di un fatto a tutti gli effetti;

Ai lettori le conclusioni, ricordando che l’Esperto di Radioprotezione non è (più) assimilabile ad una pubblica amministrazione. Molti anni fa, in regime di D.P.R. 185/64, si era aperta la discussione se un Esperto Qualificato in Radioprotezione (oggi squalificato in Esperto di Radioprotezione) fosse addirittura una sorta di pubblico ufficiale o un addetto di pubblico servizio. Oggi, passando attraverso il D. Lgs. 230/95 e approdando al D. Lgs. 101/20, la figura professionale si è talmente depauperata, che la questione è definitivamente chiusa: l’Esperto di Radioprotezione è un consulente del Datore di Lavoro.

Quando deve essere eseguita la sorveglianza radiometrica

In due punti successivi dell’allegato XIX viene specificato che:

– la sorveglianza radiometrica deve essere effettuata all’ingresso dello stabilimento di arrivo tramite il controllo radiometrico esterno su ogni carico;

– un controllo visivo del materiale deve essere eseguito nella fase di scarico o di manipolazione dei suddetti materiali, allo scopo di verificare l’eventuale presenza di materiale sospetto, tenendo conto delle caratteristiche più comuni delle sorgenti radioattive e dei relativi contenitori e, al verificarsi di tale condizione, effettuano il controllo del materiale stesso scaricato procedendo alla misura di esposizione esterna;

– i controlli devono essere posti in essere prima di trasportare i rottami, i materiali metallici di risulta all’esterno dello stabilimento e destinarli a soggetti terzi per la commercializzazione o gli utilizzi del caso.

Quindi le misure devono essere eseguite sia in ingresso che in uscita, devono essere eseguite verifiche a vista sui materiali durante le altre fasi di lavorazione e, sembrerebbe di capire, devono essere eseguiti anche in uscita dagli stabilimenti che producono i rottami metallici o gli sfridi di lavorazione!!!

E adesso qualche riga di comunicazione

Ce.Mi.Rad. SRL – una organizzazione che lavora da 25 anni nel settore e una vasta rete di collaboratori sul territorio nazionale – con i suoi due Esperti di Radioprotezione in organico è in grado di supportare ogni esigenza relativa alla radioprotezione. Un primo approccio ai servizi offerti potrebbe essere il corso online per addetti ai controlli radiometrici e alle altre fasi di lavorazione. Completamente online, su piattaforma certificata.

Per richieste specifiche contattare: info@cemirad.it.