Studi odontoiatrici e novità introdotte dal D.LGS.101/20

A partire da agosto 2020, con l’entrata in vigore della nuova normativa in materia di radioprotezione, che coinvolge anche gli studi odontoiatrici, e sono state introdotte alcune novità senza che fosse previsto un regime transitorio. Di seguito sono elencate alcune delle principali novità che riguardano in particolare gli studi odontoiatrici.

L’utilizzo di apparecchiature radiologiche in campo odontoiatrico è consentito in ambito complementare all’esercizio clinico

(contestuale, integrato e indilazionabile rispetto all’espletamento della procedura specialistica): apparecchiature endorali, panoramiche, telecranio e cbct continuano a poter essere utilizzate su pazienti propri (non per conto di altri professionisti o soggetti sanitari), senza refertazione. Di conseguenza è vietato consegnare ai pazienti gli esami diagnostici, proprio perché senza referto, ma l’esame dovrà essere conservato, ed eventualmente consegnato in copia ad un collega medico, che ne faccia esplicita richiesta.

Frequenza delle valutazioni

la frequenza delle valutazioni, precedentemente demandata all’Esperto Qualificato (che con il nuovo decreto cambia nome in “Esperto di Radioprotezione”) diventa almeno annuale (art. 131).

Notifica di pratica radiologica

(ex comunicazione preventiva di pratica radiologica): i termini relativi all’obbligo di comunicare agli enti di vigilanza l’intenzione di iniziare una pratica radiologica passano da almeno 30 giorni prima ad almeno 10 giorni prima. Rimangono invariati i termini di almeno 30 giorni prima per le notifiche di cessazione. Le variazioni di pratica radiologica (aggiunta/sostituzione/dismissione di un apparecchio, modifiche strutturali dei locali) devono essere comunicate almeno il giorno precedente. Mentre viene introdotto il termine di 30 giorni (dopo) entro i quali notificare agli enti le variazioni amministrative (ragione sociale, p.iva/C.F., sede legale). Le notifiche di pratica radiologica sono ora firmate dall’Esercente e, per quanto di competenza, dall’Esperto di Radioprotezione e dal Responsabile dell’Impianto Radiologico (all. IX).

Relazione tecnica preventiva e data certa

la relazione nella quale l’Esperto in Radioprotezione rilascia il benestare all’uso dell’impianto radiologico, e che accompagna la notifica preventiva di pratica radiologica, deve essere firmata per data certa, da tutti gli attori della sicurezza sui luoghi di lavoro (Datore di Lavoro, RSPP, RLS, Medico Competente, Esperto in Radioprotezione)

Responsabile dell’impianto radiologico

può assumere il ruolo di R.I.R. l’esercente, qualora sia  medico odontoiatra; limitatamente ad apparechiature endorali con tensione fino a 70 kV, nell’ambito della propria attività complementare, il ruolo può essere ricoperto anche da un medico odontoiatra che non sia esercente (art. 7.1.121). In ogni altro caso deve essere dato incarico ad un medico specializzato in radiologia o medicina nucleare.

Specialista in fisica medica

lo specialista in fisica medica è responsabile della misura e della valutazione delle dosi assorbite dai pazienti e dei controlli di qualità da effettuarsi sulle attrezzature medico-diagnostiche. Limitatamente ad apparechiature endorali con tensione fino a 70 kV, il ruolo può essere ricoperto dall’esperto in radioprotezione incaricato. In tutti gli altri casi, l’esercente deve nominare uno specialista in fisica medica abilitato – (art. 163);

Formazione degli odontoiatri

per gli odontoiatri, i crediti formativi specifici (ECM) in materia di radioprotezione devono costituire almeno il 15% di quelli previsti per il triennio (cessa l’obbligo di formazione specifica quinquennale previsto dal D.Lgs. 230/95) – (art. 162);

Formazione ed informazione dei lavoratori

tutti i lavoratori devono essere formati con cadenza triennale: il decreto prevede gli argomenti della formazione specifica per ciascuna categoria (artt. 110 e 111). Rientrano nella definizione di lavoratore tutti coloro che, indipendentemente dall’inquadramento contrattuale, frequentano lo studio per motivi di lavoro, quindi anche i soci lavoratori di società e i collaboratori anche a partita iva.

Registrazione delle radiografie

i dati relativi alle radiografie effettuate vanno registrati singolarmente su supporto informatico (l’obbligo sussiste anche per chi non ha informatizzato lo studio) e trasmessi alla Regione entro 3 anni dall’entrata in vigore del decreto e successivamente ogni 4 anni. I dati da registrare sono: la data, la DAP (Dose Area Product) o il tempo di esposizione, il genere e la fascia di età (0-1, 1-16, 16-60, >60) – (art. 168 – all. XXIX); poiché la trasmissione dei dati deve avvenire in un formato conforme a quello richiesto dagli Enti a cui vanno trasmessi, si consiglia di verificare che il programma utilizzato vi permetta di convertire i dati in un foglio di calcolo elettronico (es. Excel). Al momento non è detto che i software di gestione dello studio odontoiatrico consentano la registrazione di tutti i dati necessari, nella forma richiesta.

Qualora l’Esercente di studio odontoiatrico volesse approfondire le principali novità introdotte dalla nuova normativa, Ce.Mi.Rad rende disponibile gratuitamente il webinar dedicato al seguente indirizzo:

https://www.cemirad.com/webinar-gratuito-sulla-radioprotezione-2020/