Rottami metallici ferrosi e non ferrosi, semilavorati metallici di importazione extra UE

CHI

Qualunque soggetto che, nell’esercizio della propria attività abbia l’opportunità di rinvenire sorgenti orfane o materiali contaminati, una volta autorizzato a quella attività, se previsto o dalla norma o dall’atto autorizzativo, deve provvedere a implementare sistemi di controllo sulla presenza di sorgenti orfane. Tipicamente, le attività maggiormente a rischio, e per questo particolarmente normate, sono le importazioni di rottamai metallici e di semilavorati metallici da mercati extra Unione Europea, così come le operazioni commerciali sui rottami metallici nella filiera che li porta ad diventare materie prime secondarie, oltre alle operazioni di fusione e trattamento di tali materie.

COSA

Per «sorgente orfana» si intende una sorgente radioattiva la cui attività è superiore, al momento della sua scoperta, al livello di esenzione stabilito all’allegato I del D. Lgs. 101/20, e che non è sottoposta a controlli da parte delle autorità o perché non lo è mai stata o perché è stata abbandonata, smarrita, collocata in un luogo errato, sottratta illecitamente al detentore o comunque trasferita a un nuovo detentore non autorizzato.

Le sorgenti orfane possono essere singolarmente confezionate, interne ad un altro apparato, sorgenti sigillate, non sigillate o materiali contaminati. Possono essere scoperte o a seguito di una verifica su materiali provenienti da bonifiche, o da rifiuti a fine vita o destinati all’immagazzinamento o allo stoccaggio, o a fronte di un trasporto transfrontaliero, o proveniente da operazioni di riciclaggio dei rottami metallici o altri materiali metallici di risulta, o per un rinvenimento fortuito

PERCHÈ

Vi possono essere specifici riferimenti negli atti autorizzativi, tesi agli obblighi di sorveglianza radiometrica, di temovalorizzatori, inceneritori, aziende di riciclo di vetro, RAAE, depositi e discariche, e così via.

I principali riferimenti normativi sono sia legislativi che tecnici:

  • D. Lgs. 101/20, Capo II e Allegato XIX (art. 73 c. 3)
  • UNI 10897:2016 Carichi di rottami metallici – rilevazione di radionuclidi con misure X e gamma
  • ISPRA 2014 Linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti
  • IAEA TECDOC 1312:2002 Detection of radioactive materials at borders

COME

I soggetti interessati devono disporre di specifiche procedure per la ricerca e la gestione di eventuali ritrovamenti di sorgenti orfane o di materiali contaminati. Queste procedure devono essere scritte o validate da un Esperto di Radioprotezione almeno di II grado, il quale, tra l’altro, verifica il buon funzionamento degli strumenti di misura, effettua la formazione degli addetti ai controlli radiometrici e verifica la corretta esecuzione delle procedure. Ogni carico che debba essere oggetto di verifica radiometrica, dovrà poi essere dotato, in documentazione, della attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica.

In caso di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, l’attestazione contiene dati su sorveglianza radiometrica e risultati misure di concentrazione di attività per unità di massa sul prodotto, sulle scorie di fusione, sulle polveri derivanti dal sistema di abbattimento fumi. Per le attività di commercio, trasporto, deposito all’interno del territorio nazionale, il modello di attestazione della sorveglianza radiometrica è libero, mentre per l’importazione extra UE deve essere usato il modello IRME 90, riportato nell’allegato 2 dell’allegato XIX del D. Lgs. 101/20

Le misure radiometriche possono essere effettuate anche da personale, che non esperto di radioprotezione, a condizione che sia alle dirette dipendenze del DdL, scelto di intesa con l’Esperto di Radioprotezione, sia formato e si attenga alle procedure dettate dall’EdR. Tale personale deve essere formato sul riconoscimento dei più comuni tipi di sorgenti radioattive, dei relativi contenitori e degli apparecchi recanti indicazioni e contrassegni che rendano desumibile la presenza di radioattività e su sulle procedure di sicurezza e protezione da adottare nel caso in cui dovesse verificarsi il rinvenimento di sorgenti orfane o di materiale metallico contaminato.

Gli strumenti portatili utilizzati devono essere sottoposti a taratura periodica con frequenza prefissata (in genere almeno triennale) presso un Laboratorio di taratura accreditato (ACCREDIA), gli strumenti fissi a manutenzione programmata da parte della azienda produttrice

LA FORMAZIONE

Articolo specifico sulla formazione degli addetti ai controlli radiometrici e alle altre fasi di lavorazione

LA STRUMENTAZIONE

Gli strumenti portatili di misura di cui si deve dotare un soggetto obbligato alla sorveglianza radiometrica possono essere portatili o fissi. Nel caso siano portatili, devono avere le seguenti caratteristiche: dispongano di unità di misura adeguate (CPS, CPM, Gy), conenstano misure su un intervallo di energie tra 50 keV e 1,5 MeV, sia sensibile a ratei di kerma compresi tra 0,05 microGy e 0,1 milliGy, conti almeno 600 CPS per ogni microGy/h riferito allle energie del Cesio 137, disponga di un livello di confidenza del 95% e tempi di integrazione minori di 3 secondi.

Nel caso invece si scelga di dotarsi di strumenti fissi, tipicamente dei portali radiometrici, le caratteristiche minime devono essere le seguenti:sensibilità minima di ciascun rivelatore maggiore di 80×10^3 colpi al secondo (CPS) per ogni microGy alle energie del Cesio 137, ogni sistema deve disporre di almeno due rivelatori plastici, soglie di allarme impostabili, impostate in maniera da garantire almeno un numero di falsi positivi almeno dello 0,1% e disponga di un livello di confidenza del 95% e tempi di integrazione minori di 3 secondi.